29 Aprile 2024

Con l’introduzione della Riforma del condominio sugli, l’articolo 1118, comma4, cod. civ. ha disciplinato i presupposti e le conseguenze del distacco dell’impianto di riscaldamento comune da parte del condomino.

L’orientamento giuridico di legittimità prima della Riforma permetteva a ciascun condomino aveva la facoltà di rinunziare all’utilizzo dei flussi termici derivanti dall’impianto di riscaldamento comune, distaccando le diramazioni da quest’ultimo connesse alla sua unità immobiliare senza necessità di ottenere un’apposita autorizzazione assembleare, purché provasse che “dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio”.

Di conseguenza il condomino, pur continuando a dover corrispondere quanto necessario per la manutenzione dell’impianto centralizzato, in quanto ritenuto proprietà comune, sarebbe stato evaso dalle spese dell’impianto stesso.

Questa posizione della giurisprudenza sembrava conforme ai principi che regolano la materia condominiale. Secondo l’interpretazione prevalente, l’art. 1123, comma 2, cod. civ. impone la ripartizione delle spese per il riscaldamento in proporzione alla superficie radiante di ciascuna unità immobiliare, di conseguenza in caso di distacco dei radiatori, nulla sarebbe dovuto per le spesse del riscaldamento comune. In contrapposizione il limite imposto dalla facoltà di distacco sembrava in linea con quanto disposto dall’art. 1102 cod. civ., il quale preclude che della cosa comune si faccia un uso (o un non uso) idoneo ad alterare il rapporto di equilibrio tra i comproprietari.

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