19 Marzo 2024

Condominio – quote millesimali – efficientamento energetico

Con l’entrata in vigore il 18 giugno 2013 della Legge n. 220 dell’ 11 dicembre 2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, viene legiferata definitivamente, in materia di efficientamento energetico nei condomìni e l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, sulla quota di millesimi necessari in assemblea  sia su parti comuni sia su parti di proprietà privata del singolo condomino.

Con la Legge 23 luglio 2009 n°99 veniva stabilito che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, al fine di ridurre i consumi di energia mediante interventi di coibentazione potevano essere approvati dalla maggioranza semplice, di un terzo dei condomini e di 334/1000 millesimi delle quote millesimali degli intervenuti in assemblea.

Nel nuovo testo questo viene definitivamente chiarito all’art. 5 che considera necessaria la maggioranza dei millesimi degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dei millesimi dell’edificio (art. 1136 C.C.), al fine di approvare interventi di sicurezza e salubrità, barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili ed impianti centralizzati televisivi.

Tali lavori devono garantire che “non comportino modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto” e la richiesta anche da parte del singolo condomino, deve contenere le modalità di esecuzione dell’intervento proposto. In mancanza, l’amministratore è tenuto a chiedere al condomino proponente, le necessarie integrazioni.

Questa modifica dovrebbe comportare dunque una velocizzazione di determinate approvazioni e la possibilità di favorire, all’interno dei condomini, il processo di efficientamento energetico che porta come primo risultato la riduzione del consumo energetico dell’intero sistema condominio.

condomino, leggi condominiali, regolamento di condominio

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