Saranno nulle le compravendite senza la certificazione di collaudo statico. È la novità antisismica introdotta nel Piano Casa dal comma 4 dell’articolo 2. Gli edifici ultimati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge dovranno riportare, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del certificato di collaudo statico.
Solo in presenza di questi requisiti si potrà procedere alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. La norma dovrebbe essere valida su tutto il territorio nazionale. Di fatto nel caso di zone non dichiarate sismiche basterà un collaudo statico effettuato alla fine dei lavori, come previsto dalla Legge 1086/1971.