19 Aprile 2024

Decine di milioni di comunicazione di dati catastali dovranno essere inviate dagli utenti ai gestori di servizi telefonici, per confluire nella mega banca dati dell’Anagrafe fiscale.

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Si tratta di un obbligo “nascosto” nell’articolo 1, comma 222 della Finanziaria 2008 che, per un rinvio di commi impone ai cittadini italiani, pena una sanzione da un minimo di 103 a un massimo di 2.065 euro, a riportare su un modulo fornito dai gestori i riferimenti che identificano l’immobile “presso cui hanno attivato l’utenza” sulle mappe del Catasto (in genere, sezione, foglio, particella e subalterno).

Lo stesso compito, e con le stesse sanzioni, insomma, che buona parte delle famiglie hanno già dovuto adempiere in passato in relazione ai contratti in essere, o rinnovati, della luce, del gas e dell’acqua. Stavolta, però, alle incertezza passate se ne aggiunge una nuova: infatti la Finanziaria 2008 include nell’obbligo oltre agli utenti di servizi di telefonia fissa, anche quelli di telefonia ” mobile e satellitare”, C’è quindi da chiedersi, per quanto attiene ai cellulari con scheda prepagata, quale sia l’immobile presso cui essi “hanno attivato l’utenza”. Quello all’indirizzo riportato nel contratto con il gestore telefonico? Quello dove dimorano abitualmente? O, infine, dal momento che non esiste un legame diretto tra cellulare e locali dove si vive, la comunicazione in questo caso non è dovuta? Si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (l’ente destinato a prendere in mano questa patata bollente), senza neanche poter escludere che il nuovo obbligo sia nato per uno svarione. Chi ha redatto il comma 222, infatti, potrebbe non essersi accorto di aver involontariamente creato un riferimento di legge al Dpr 29 settembre 1973, n. 605 (articolo 7, comma 5) da cui nasce l’obbligo della comunicazione.C’è poi l’aggravante del fatto che gli italiani, attratti da continue offerte di riduzione dei canoni delle telefonate e dei servizi Internet Adsl e via fibra ottica, cambiano continuamente i gestori di telefonia. Ne consegue che, ad ogni modifica contrattuale, bisognerà rinviare l’apposita la comunicazione dei riferimenti catastali. Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria sono nate con lo scopo di cogliere con le mani nel sacco chi fa affitti in nero. Si presuppone, infatti, che quando il titolare di un contratto è diverso dal proprietario o dall’usufruttuario di un immobile, è probabile che sia un inquilino. In tal caso, se si scopre che il contratto di locazione non è registrato (come dovrebbe essere) e/o i canoni non sono denunciati nella dichiarazione dei redditi, si potrà sanzionarlo e costringerlo a mettersi in regola. Un altro obiettivo è quello di avere un parametro per identificare chi occulta redditi : per esempio se un imprenditore ha allo stesso indirizzo tre contratti della luce o sei del telefono e dichiara guadagni limitati o inesistenti, si può sospettare che sia un evasore. Riuscirà il Fisco nei suoi intenti? Qualche dubbio è legittimo. Innanzitutto perché nel passato un tentativo analogo (il cosiddetto “catasto elettrico”) ha prodotto montagne di scartoffie inutili, che ora marciscono in qualche seminterrato. Poi perché resta del tutto legittimo che il contratto sia intestato a persona diversa dal titolare dell’immobile (un parente, il precedente proprietario della casa, un nonno morto da anni). Infine perché l’esperienza insegna che l’eccesso di dati provoca altrettanti problemi della loro mancanza: è probabile che prima o poi il numero di comunicazioni triplichi quello degli italiani. Confidare solo nei computer per analizzarli e incrociarli è senz’altro un errore, anche perché le confuse indicazioni date ai gestori di servizi hanno fatto sì che agli utenti siano giunti moduli da compilare uno diverso dall’altro, con richieste di informazioni spesso difficili da interpretare perfino per gli esperti.Da comunicareDati sempre richiesti Sezione: dato da riportare solo se trascritto nel documenti dell’immobile (certificato catastale, rogito, successione) Foglio Particella: è definito anche come “mappale” o “numero di mappa”. Subalterno: è previsto solo se l’unità immobiliare è parte di un edificio (appartamento) o si tratta di un rustico che fa parte di un terreno agricolo. Non esiste per ville o villette isolate. Estensione particella e tipo particella: sono codici presenti dove vige il cosiddetto “Catasto tavolare” Principali dati eventuali Proprietà, usufrutto o altro diritto sull’immobile: i titolari di un contratto di locazione o comodato dovranno barrare la casella “altro diritto sull’immobile”. Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo: la casella va barrata quando l’intestatario del contratto è vivente e non ha alcun diritto sull’immobile. Comune catastale diverso da quello amministrativo: capita solo in 46 Comuni in cui il Catasto non si è ancora messo in pari con le variazioni amministrative.

Fonte: casa24

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1 thought on “Comunicazione dei dati catastali dagli utenti ai gestori telefonici

  1. queti dati che passano attraverso tante persone sono poi sicuri
    io per comprarmi una casa ho lavorato una vota ……
    con tanti imbrogloni che ci sono in giro mi posso fidare a far circolare questi dati…..
    chi ci garantisce che qualcuno non ne aprofitti per operazioni illecite…
    a me per ora mi ha richiesto questi dati solo l’enel …..e cominciamo bene mi posso fidare du uno che mi mette in casa un contatore inlegale ……..lo sapete che il contatore eletronico non è omologato e quindi inlegale (il contatore eletronico garantisce solo lenel ma non me perche lenel dai loro PC possono cambiare la lettura come vogliono e a me chi mi garantisce che non lo fanno…direte che sono defidente ma da quando anno cambiato il contatore guarda caso consumo di piu e non mi riferisco ai soldi ma alle kw nonostante che ho messo lampade a basso consumo comprato elettrodomestici piu costosi perche consumano meno ecc.ecc.)

    ciao scanzani nardino

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