27 Luglio 2024

Al passo coi tempi i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Cambia anche la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni.

Le modifiche arrivano con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, e fanno seguito al cambiamento del saggio degli interessi legali, la cui misura è stata fissata all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (Dm 4 dicembre 2009).

Le nuove modalità si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data.

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 100 volte l’annualità. Sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus – Dlgs 346/1990).

Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (1 per cento). I precedenti valori – con coefficienti calcolati in base al tasso del 3% – hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dal 1° gennaio 2010)
Vecchio coefficiente
(dall’1/1/2008

al 31/12/2009)

da 0 a 20 95 31,75
da 21 a 30 90 30,00
da 31 a 40 85 28,25
da 41 a 45 80 26,50
da 46 a 50 75 24,75
da 51 a 53 70 23,00
da 54 a 56 65 21,25
da 57 a 60 60 19,50
da 61 a 63 55 17,75
da 64 a 66 50 16,00
da 67 a 69 45 14,25
da 70 a 72 40 12,50
da 73 a 75 35 10,75
da 76 a 78 30 9,00
da 79 a 82 25 7,25
da 83 a 86 20 5,50
da 87 a 92 15 3,75
da 93 a 99 10 2,00

Come usare il prospetto

Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (1% dal 1° gennaio 2010). Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.

Esempio:

·        valore della piena proprietà dell’immobile: 250.000 euro (A)

·        tasso di interesse legale: 1% (B)

·        età del beneficiario dell’usufrutto: 55 anni

·        coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 65 (C)

Rendita annua = A x B = 250.000 x 1% = 2.500 (D)

Valore dell’usufrutto = D x C = 2.500 X 65 = 162.500 (E)

Valore della nuda proprietà = A – E = 250.000 – 162.500 = 87.500.

Fonte: Donnegeometra

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *