19 Marzo 2024

La riforma del condominio è uno dei provvedimenti condotti in porto, pur tra mille rinvii, da parte del governo Monti. Mentre i decreti stanno per decadere uno dopo l’altro, le novità sulle strutture a residenza comune di recente conversione in legge continuano a far discutere gli esperti.Uno degli aspetti meno trattati è indubbiamente quello del supercondominio, che trova nuova disposizione nella stesura dell’articolo 1117-bis del Codice civile.

Nello specifico, la riforma riscrive gli articoli del Codice che vanno dal 1117 al 1138 e tratta di disparati argomenti inerenti la vita in comune in strutture residenziali.

Nel caso dei supercondomini, la riforma prevede che “la normativa (…) si applica, in quanto compatibile, nei casi in cui più unità immobiliari o di edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117″.

Naturalmente, sono coinvolte strutture di diversa natura, dalle villette a schiera, alle case bifamigliari. Specialmente, nella definizione di “supercondominio” rientrano anche i casi di strutture legate da viali di accesso, oppure dall’allacciamento a medesimi impianti di riscaldamento.

Quindi, nel caso di struttura di questo genere, la fattispecie giuridica è da ritenersi assimilabile in toto a quella del condominio in senso ampio, con le singole parti – o edifici – del supercondominio che vanno considerante come mere parti dello stabile più ampio.

C’è, poi, la materia del “servizio in comune” che va disgiunto dal concetto di proprietà in comune, come avviene, ad esempio con le destinazioni d’uso delle parti in regime collettivo.

In questo caso, la fruizione di un servizio diventa dunque un’attività a libero godimento di tutti i residenti, ma non appartenente in senso stretto a ciascuno di essi.

Le norme incluse nella riforma del condominio sono vincolanti per i residenti in supercondomini e, dunque, entrano in vigore in maniera istantanea senza provvedimento di adozione.

Così, allo stesso modo, resta valida la specifica che prevede la chiamata di tutti i residenti fino a un massimo di sessanta nel caso di ricorso al giudice per esposti rivolti alla totalità degli abitanti.

 

Fonte: leggioggi.it

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