11 Dicembre 2024
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In base alla sentenza n. 9569 depositata il 19 aprile 2013 della Corte di Cassazione,  l’acquirente della prima casa in sede di vendita forzata ha diritto agli stessi benefici fiscali, relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di chi acquista in libero mercato, manifestare la volontà di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nelle forme dovute, prima della registrazione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione.

La Corte di Cassazione ha fissato, quindi, al momento della registrazione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione il termine entro il quale il contribuente può richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.

Il caso preso in esame:

Il base al decreto del giudice dell’esecuzione di un tribunale pugliese, un immobile veniva trasferito a un contribuente, il quale chiedeva all’ufficio finanziario competente il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in eccesso, poiché riteneva che gli spettassero i benefici “prima casa”, per ottenere i quali aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In seguito al rifiuto dell’ufficio finanziario, il contribuente si era rivolto alle Commissioni tributarie competenti, che accoglievano la richiesta del contribuente, ritenendo che la sua dichiarazione avesse rispettato i termini di legge e fosse stata, quindi, presentata tempestivamente.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ritenendo che la pronuncia della Ctr della Puglia non aveva considerato che il termine ultimo, entro il quale il contribuente doveva dichiarare di possedere i requisiti previsti per la disciplina agevolata, doveva coincidere con l’atto di registrazione nel caso in cui l’immobile fosse stato trasferito con provvedimento del giudice.

La Cassazione accoglie la tesi dell’ufficio, ricordando che, per fruire dei benefici fiscali “prima casa”, il contribuente-acquirente deve necessariamente manifestare, al momento del rogito, le dichiarazioni previste dalla nota II-bis della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. In particolare, l’acquirente deve dichiarare:

– di volersi trasferire nel Comune in cui si trova l’immobile

– di non godere di altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune

– di non aver già fruito degli stessi benefici per altri immobili.

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