27 Luglio 2024

Venerdì scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge per la sospensione dell’Imu 2013; vediamo in analisi le principali modifiche apportate.

L’articolo 1 ha determinato la sospensione del pagamento dell’acconto Imu previsto per il 17 giugno per gli immobili residenziali principali e rispettive pertinenze. Sono stati esclusi da questo provvedimento i fabbricati che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso come ville e castelli.

Godranno della sospensione anche gli immobili di cui sono proprietarie le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari e quelli assegnati da Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. Non dovranno versare l’acconto anche i titolari di fabbricati rurali e terreni agricoli, nell’attesa di una riforma complessiva dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe essere varata nei prossimi mesi.

Per “abitazione principale” si ritiene il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vive abitualmente e risiede anagraficamente.
Si  devono stimare “pertinenze dell’abitazione principale” solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinente per ciascuna delle già citate categorie catastali, anche se iscritte in catasto insieme all’immobile adibito ad abitazione.

La legge stabilisce al momento a queste unità immobiliari un’aliquota ridotta del 4 per mille, la quale i singoli comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire fino ad un massimo di 2 punti percentuali, con  una detrazione di 200 euro, che può essere incrementata di 50 euro per ciascun figlio che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nella casa, fino ad un massimo di 400 euro, al netto della detrazione ordinaria.

Come spiegato dal dipartimento delle finanze del ministero dell’economia con la circolare 3/2012, le agevolazioni per le abitazioni “prima casa” possono essere beneficiate solo per un solo immobile, anche se utilizzi in realtà più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto, a meno che non abbia provveduto al loro accatastamento unitario.

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *