Usufrutto: Nuove tabelle

Al passo coi tempi i per la determinazione dei diritti di a vita e delle o vitalizie. Cambia anche la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o .

Le modifiche arrivano con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, e fanno seguito al cambiamento del saggio degli interessi legali, la cui misura è stata fissata all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (Dm 4 dicembre 2009). »» Continua a leggere »»



Nuda Proprietà e Usufrutto

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della , al fine di individuare il valore della nuda e dell’, si applicano al prezzo di vendita i rispettivi , mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener  conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di rivendita in riferimento alla e all’ separatamente.

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Stesso criterio deve essere utilizzato, precisa l’Agenzia, per verificare se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo trascorso tra l’acquisto e la cessione, condizione, questa, il cui verificarsi esclude comunque la realizzazione di plusvalenza tassabile. »» Continua a leggere »»


Acquisti in sicurezza, la guida di notai e consumatori

Arriva la guida per acquistare casa in modo sicuro, al riparo da trappole e costi aggiuntivi dovuti a carenza di informazione. A realizzare il “Garanzia . La sicurezza nel contratto di immobiliare” e associazioni dei consumatori alleati per accompagnare passo dopo passo il cittadino. Ecco in pillole la guida, otto capitoli, 31 pagine.

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IL NON E’ LA PROPOSTA D’ACQUISTO: Il preliminare di vendita, o compromesso, e’ il contratto con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone modalita’ e termini. »» Continua a leggere »»


I requisiti per usufruire dei Benefici “Prima Casa”

Il primo requisito indispensabile per fruire delle è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di legno pregiato o intarsiato, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc.  Accertato che si acquisti un’abitazione considerata  non di lusso i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale;

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b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col , di diritti di , , uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o , su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto ; »» Continua a leggere »»


Nuda proprietà: Si o No

La frenata dei prezzi ha riacceso l’interesse su questo tipo di acquisto immobiliare, da scegliere però solo dopo aver valutato i pro e i contro.
Il suo principio base è la separazione fra la e l’.
Se compri sei proprietario della casa ma chi te la vende ne mantiene l’usufrutto, cioè continua a viverci dentro o se affittata a godere dei frutti.


Regolato dall’art. 978 e seguenti del Codice Civile, l’usufrutto può essere a termine – chi vende infatti – può restare nell’appartamento per un periodo prefissato, non più di trenta anni – oppure a vita.
La formula più frequente è l’ultima, perché consente a persone in età avanzata di riscuotere una certa somma continuando a vivere nella propria abitazione. Ci possono essere più usufruttuari ( es. una coppia di coniugi comproprietari) : in questi casi si potrà entrare in possesso solo alla morte di entrambi. »» Continua a leggere »»


Reddito da locazione: va dichiarato da chi ha il diritto reale sull’immobile

Il reddito proveniente da un di un immobile, oggetto di con e concesso in allo stesso donatario, è imputabile esclusivamente al comodante/, anche se il contratto è stipulato da chi ha ricevuto in il bene.

Questo perché il contratto di comodato non implica un trasferimento della titolarità del dal comodante al comodatario.
Con la risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello , all’interpello presentato da un contribuente che aveva donato e concesso in comodato alla propria figlia un villino, diviso in tre unità abitative, riservandone per sé l’usufrutto. »» Continua a leggere »»


Rendite, vitalizi e usufrutti, adeguati i moltiplicatori

E’ stato pubblicato in G.U. il DM con le nuove modalità di calcolo per delle , ed usufrutti. Attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia del 07 gennaio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 9, si è provveduto all’adeguamento della modalità di calcolo dei diritti di a vita e delle rendite o ai fini dell’ e di imposta sulle successioni e donazioni. 

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Le nuove modalità di calcolo si applicano agli , agli e alle autenticate e non presentate per la registrazione a decorrere dal 01 gennaio 2008. Stessa  decorrenza anche per le successioni apertesi e per le donazioni fatte a decorrere sempre dal 01 gennaio 2008.






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