19 Marzo 2024

La detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute si applica  per interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria, straordinaria ed edilizia, di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 31 della  L. 457/1978 realizzati su tutte le parti comuni del condominio, come definite all’art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.

Questo è stato il parere dell’Agenzia delle Entrate espresso con Risoluzione n. 7/E del 12/02/2010 fornito in risposta ad istanza presentata dalla ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari. In considerazione dell’orientamento espresso con il documento in commento, è da ritenersi superato quanto espresso in argomento dalla citata Risoluzione 84/2007.Per agevolare i lettori  si riporta il testo dell’art. 1117 c.c.:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta` esclusiva dei singoli condomini.

Fonte: Donnegeometra

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1 thought on “36% sulle parti condominiali

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