25 Aprile 2024
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.
L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli edifici esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli, hanno dato vita a varie forme di agevolazione per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica.
In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni. Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica. A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari regionali o locali si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati).
Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve d’ora in poi necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi. L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli edifici esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli, hanno dato vita a varie forme di agevolazione per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica. In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni. Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica. A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari regionali o locali si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati). Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve d’ora in poi necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.

Fabio Aloisi

Studio Tecnico Brera

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