19 Marzo 2024

Con l’arrivo delle nuove tasse 2013, dal Modello 730 e al Modello Unico, dalla Tarex, all’IMU, si inizia anche a parlare di esenzioni. Tutti coloro che nel corso del 2012 hanno pagato la “nuova/vecchia” imposta sulla prima casa, in alcuni casi avranno diritto all’esenzione Irpef su case e altri immobili se non sono stati affittati.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di esenzione, è meglio rivolgersi al proprio commercialista o al CAF.
“Nell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 si prevede l’effetto sostitutivo dell’IMU per la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute in ragione dei redditi fondiari non affittati. Detto questo i beni immobiliari che possono godere di questo trattamento sono diversi:
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  • fabbricati non locati e non affittati
  • terreni non locati (componente dominicale)
  • immobili non locati concessi in comodato gratuito
  • immobili destinati ad uso del professionista

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Per maggiore chiarezza viene anche specificato, nell'(art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011) quali sono i redditi che non godono di tale sostituzione:
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  • redditi agrari di cui all’articolo 32 del TUIR
  • redditi fondiari diversi da quelli sui quali si applica la cedolare secca
  • redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TUIR
  • redditi di immobili in possesso di soggetti passivi dell’IRES

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